Art. 6.
(Disposizioni attuative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da 1 a 5 e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.